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MACELLAZIONI SUINI PER AUTOCONSUMO INDICAZIONI PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Pubblicata il 13/11/2020

Ulteriori raccomandazioni dalla Regione del Veneto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante la macellazione dei suini per l'autoconsumo.
Viene prescritto di limitare la presenza di persone non conviventi alle stringenti necessità e comunque nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti, adottando nel contempo le seguenti misure:
  • in presenza di febbre (oltre i 37.5° C) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  • non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
  • il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
  • devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;
  • qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda, oltre all'uso delle mascherine, anche quello di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Si ricorda infine che la macellazione per autoconsumo è normata dall'articolo 13 del  R.D.3298 del 1928 che prevede, in caso di macellazione presso il domicilio del privato, idonea autorizzazione del sindaco previo accordo con l'ULSS di competenza per l'ispezione di competenza.

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