Comune di Negrar di Valpolicella
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I Provvedimenti del Governo

Pubblichiamo i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale.
 
Il Decreto legge 18 maggio, n. 65, dispone (principali provvedimenti):
Coprifuoco
  • dal 19 maggio entra in vigore dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo
  • dal 7 al 20 giugno, in zona gialla, ha inizio alle ore 24 e termina alle ore 5 del giorno successivo
  • Dal 21 giugno in zona gialla cessa di essere in vigore
  • non si applica alle zone bianche

 

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

  • La certificazione verde COVID-19, ha validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale

 

Attività dei servizi di ristorazione

  • dal 1° giugno, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso

 

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

  • dal 22 maggio, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi

 

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

  • dal 24 maggio, in zona gialla, le attivita' di palestre sono consentite in conformita' ai protocolli
  • dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attività di centri benessere, piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli

 

Eventi sportivi aperti al pubblico

  • dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio anche al chiuso, in zona gialla, e' consentita la presenza di pubblico esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso

 

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

  • dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

 

Parchi tematici e di divertimento
  • dal 15 giugno, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento

 

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

  • dal 15 giugno, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli
  • dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto dei protocolli

 

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

  • in zona gialla, e' assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone
 

Il Decreto Legge 22 aprile, n. 44 è efficace dal 26 aprile 2021. Principali provvedimenti:
 
  • dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori che si collocano nelle zone bianca e gialla
  • dal 1° maggio al 31 luglio, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile

 

Spostamenti:

  • gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi
  • dal 26 aprile al 15 giugno, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, e' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi

 

Attivita' scolastiche e didattiche:

  • dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado
  • dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico, le scuole secondarie di secondo grado nella zona rossa, garantiscono l'attivita' didattica in presenza dal 50 al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, dal 70 al 100 per cento della popolazione studentesca

 

Attivita' dei servizi di ristorazione (in zona gialla)

  • dal 26 aprile, sono consentite le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena
  • dal 1° giugno, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18

 

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (in zona gialla)

  • dal 26 aprile, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala
  • dal 1° giugno, le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso

 

Piscine, palestre e sport di squadra (in zona gialla)

  • dal 15 maggio, sono consentite le attivita' di piscine all'aperto
  • dal 1° giugno, sono consentite le attivita' di palestre
  • dal 26 aprile, e' consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto

 

Fiere, convegni e congressi (in zona gialla)

  • dal 15 giugno, è consentito lo svolgimento in presenza di fiereDal 1° luglio sono consentiti i convegni e i congressi

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento (in zona gialla)

  • Dal 1° luglio sono consentite, le attivita' dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento
 
Il decreto legge nr. 30 del 13 marzo, dispone (principali provvedimenti):
  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona giallasi applicano le misure stabilite per la zona arancione
  • Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive:
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
    b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave
  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14
  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14
 
Il DPCM 2 marzo, è efficace dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Principali provvedimenti:
  • fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.


Misure valide sull'intero territorio nazionale:

  • coprifuoco. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute
  • spostamenti. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici
  • scuole. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, in modo che almeno al 50 % e fino a un massimo del 75 % della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza
  • attività commerciali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
  • servizi di ristorazione. Le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
  • strutture ricettive. Sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
  • trasporti. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 %
  • manifestazioni pubbliche. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
  • luoghi ove possono crearsi assembramenti. Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
  • accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici. E' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' della distanza di
    sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • luoghi di culto e funzioni religiose. Avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
  • Musei e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e' assicurato dal lunedi' al venerdi', con esclusione dei giorni festivi. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo
  • spettacoli aperti al pubblico. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi
  • attività motoria e sportiva. E' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita'
  • palestre, piscine e sale giochi. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale Bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente

Permane la suddivisione delle regioni italiane in quattro zone, sulla base della gravità dello scenario, così come indicato dalle ordinanze del Ministero della Salute:

  • bianca - livello di rischio basso
  • gialla - misure in vigore in tutto il territorio nazionale (descritte più sopra) 
  • arancione - misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
  • rossa - misure per regioni con scenario di massima gravità
 

Vedi la pagina del sito del Governo, con le domande frequenti per ciascuna area.
 


II Decreto-Legge nr. 2-2021, (prorogato con Decreto legge nr. 12 del 12 febbraio) e il DPCM del 14 gennaio, efficaci fino al 5 marzo 2021, dispongono (principali provvedimenti):
  • Dal 16 gennaio al 25 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
  • Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:
    • in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14
    • sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

Misure valide sull'intero territorio nazionale (zona gialla - il Veneto attualmente è in questa zona):

  • coprifuoco. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute
  • istruzione. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica in modo che a decorrere dal 18 gennaio, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attivita' didattica in presenza. L'attivita' didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza
  • servizi di ristorazione. Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo e' consentito per un
    massimo di quattro persone per tavolo
    , salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonche' fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00
  • commercio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
  • piscine e palestre. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche
  • spettacoli. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sospesi anche i convegni e i congressi
  • musei e altri luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è assicurato, dal lunedi' al venerdi', con esclusione dei giorni festivi
  • attività motoria e sportivaE' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici

Permane la suddivisione delle regioni italiane in tre zone, sulla base della gravità dello scenario:
  • gialla - misure in vigore in tutto il territorio nazionale (descritte più sopra) 
  • arancione - misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
  • rossa - misure per regioni con scenario di massima gravità

 

Le ordinanze del Ministero della Salute, assegnano alle regioni la seguente colorazione:
zona gialla: VenetoBasilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta 

  • zona arancione: Abruzzo, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Toscana, Umbria
  • zona rossa: nessuna regione

Vedi la pagina del sito del Governo, con le domande frequenti per ciascuna area.
 


Il DPCM 3 dicembre, efficace dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, dispone (principali provvedimenti):

  • coprifuoco. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonche' dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute
  • spostamenti.  Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti
  • servizi di ristorazione. Sono consentiti dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive e' consentita solo con servizio in camera
  • esercizi commerciali. Fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e' consentita fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole
  • trasporti pubblici. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento
  • attività motoria e sportiva. E' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici
  • piscine e palestre. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche
  • spettacoli. sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sospesi anche i convegni e i congressi.
  • musei e biblioteche. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

Permane la suddivisione delle regioni italiane in tre aree, sulla base della gravità dello scenario:

  • gialla - misure in vigore in tutto il territorio nazionale
  • arancione - misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
  • rossa - misure per regioni con scenario di massima gravità

Le ordinanze 4 novembre10 novembre, 13 novembre, 20 novembre e 27 novembre del Ministero della Salute, assegnano alle regioni la seguente colorazione:
 

  • area gialla: Veneto, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Trento
  • area arancione: Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria 
  • area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d'Aosta e Provincia  autonoma di Bolzano

Vedi la pagina del sito del Governo, con le domande frequenti per ciascuna area.

Area gialla. Le principali misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale:
 

  • coprifuoco. Dalle 22 alle 5 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (scarica il modulo per l'autodichiarazione)
  • mobilità. Fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati per tutto l’arco della giornata
  • vie e piazze. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
  • trasporto pubblico. Coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale 
  • istruzione. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
  • ristorazione. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • palestre e piscine. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri
    ricreativi
  • musei e mostre. Sospese mostre e servizi museali
  • cinema e teatri. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
  • commercio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
  • attività motoria e sportiva. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici 

Le disposizioni del DPCM 3 novembre si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Il Decreto, suddivide le regioni italiane in tre aree, sulla base della gravità dello scenario: 

  • gialla - misure in vigore in tutto il territorio nazionale
  • arancione - misure per regioni con uno scenario di elevata gravità
  • rossa - misure per regioni con scenario di massima gravità

 

L'ordinanza del 4 novembre, del Ministero della Salute, assegna alle regioni la seguente colorazione:

  • area gialla: Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Province di Trento e Bolzano
  • area arancione: Puglia e Sicilia
  • area rossa: Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria

 

Area gialla. Le principali misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale:

  • coprifuoco. Dalle 22 alle 5 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (scarica il modulo per l'autodichiarazione)
  • mobilità. Fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati per tutto l’arco della giornata
  • vie e piazze. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
  • trasporto pubblico. Coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale 
  • ristorazione. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • attività motoria e sportiva. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici
  • palestre e piscine. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri
    ricreativi
  • musei e mostre. Sospese mostre e servizi museali
  • istruzione. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
  • cinema e teatri. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
  • commercio. Chiuse le medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
     

Area arancione. Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto:

  • mobilità. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
  • ristorazione. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto


Area rossa. Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:

  • mobilità. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  • negozi. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  • istruzione. Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
  • ristorazione. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • attività motoria e sportiva. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con distanziamento e mascherina. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

Il DPCM 24 ottobre, sostituisce il precedente del 18 ottobre, e dispone fino al 24 novembre 2020 compreso (principali provvedimenti):

  • Mascherine. Obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi
  • Bar e Ristorazione. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
  • Strade e piazze. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puo' essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
  • Mobilità. E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi
  • Sport. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
  • Palestre e piscine. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Cinema e teatri. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
  • Convegni e congressi. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza
 
Il DPCM 18 ottobre (vedi anche l'allegato), modifica il DPCM 13 ottobre, è in vigore dal 19 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e dispone (principali provvedimenti):
  • Ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e pub. Apertura dalle 5 alle 24 con servizio al tavolo con massimo 6 persone per tavolo. Senza servizio al tavolo la chiusura è alle ore 18. Asporto vietato dopo la mezzanotte, a domicilio sempre permesso; proibito consumare fuori e nelle vicinanze dei locali
  • Scuola. Ingressi scaglionati, soprattutto dei più grandi, dalle 9, ma anche turni pomeridiani: continuano le lezioni in presenza
  • Palestre e piscine. Una settimana di tempo per verificare se le regole anti contagio sono rispettate, attuando maggiori controlli 
  • Chiusure disposte dai sindaci. I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
  • Attività sportiva, motoria e sport amatoriali. Sì all'attività sportiva e motoria all'aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Sono vietati del tutto gli sport di contatto svolti a livello amatoriale e divieto anche per le gare dilettantistiche in ambito provinciale
  • Sagre e fiere. Sono vietate le sagre e le fiere di comunita'. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
  • Cinema e Teatri. Rimangono aperti con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala
  • Congressi e riunioni. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
 
Il DPCM 13 ottobre (vedi anche gli allegati) in vigore fino al 13 novembre 2020, dispone (principali provvedimenti):

 

  • Mascherine. Obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi
  • Attività sportiva e motoria. E' consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
  • Sport amatoriale. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale
  • Feste. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
  • Ristoranti e bar. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24, con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo
  • Divieto di gite scolastiche. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Cinema, teatri e concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati di almento un metro, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi

Il Decreto Legge nr. 125 del 7 ottobre proroga lo stato di emergenza nazionale, fino al 31 gennaio 2021 e dispone (art. 5) da giovedì 8 ottobre 2020:
  • "l'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi".
  • Sono esonerati dall'obbligo:
    a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
    b) i bambini di eta' inferiore ai sei anni
    c) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'
 
L'Ordinanza 16 agosto del Ministero della Salute, dispone, a partire dal 17 agosto 2020:
  • è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale
  • sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 dispone (principali provvedimenti):

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.


Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni sono efficaci dal 9 agosto al 7 settembre 2020, prevede (principali provvedimenti):

  • obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi di accesso pubblico, quali uffici pubblici, negozi, centri commerciali, o all'aperto qualora non sia possibile mantenere continuativamente la distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone; quindi, meglio avere sempre con sé la mascherina (esclusi bambini al di sotto dei 6 anni e disabili)
  • l'obbligo continua a valere anche al ristorante o nei bar quando ci si alza per andare alla cassa oppure al bagno, quando si entra nelle palestre prima di cominciare l’allenamento o nei cinema prima di entrare in sala e sedersi; l'uso della mascherina resta obbligatorio sui mezzi pubblici, e in macchina in presenza di non conviventi
  • divieto di uscire di casa per chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi
  • all’ingresso dei luoghi pubblici sarà ancora richiesta la presenza di erogatori di disinfettanti per le mani; la disinfezione frequente delle mani rimane fondamentale, ma l'uso dei guanti non è obbligatorio, né consigliato
  • è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Il DPCM 14 luglio 2020 ha efficacia fino al 31 luglio 2020
 
Il DPCM 11 giugno 2020 ha efficacia fino al 14 luglio 2020
 
Il DPCM del 17 maggio ha efficacia fino al 14 giugno 2020.
 
Al link le principali misure della fase 2, valide fino al prossimo 2 giugno, adottate dal Governo e dalla Regione. La scheda sintetica tiene conto dei 3 provvedimenti adottati nelle ultime ore: il Decreto Legge n. 33/2020, il DPCM 17 maggio 2020 e l'Ordinanza Regionale 17 maggio 2020.
 
Le disposizioni del DPCM 26 aprile, si applicano dalla data del 4 maggio in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Principali provvedimenti:
  • sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (il nuovo modulo per l'autodichiarazione)
  • è consentita l'attività motoria all'interno del territorio comunale
  • obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali)
  • e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente disposizione
  • sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1
  • sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio
  • sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2
  • sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone
  • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
  • e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

Il DPCM 10 aprile, proroga fino al 3 maggio 2020, tutte le restrizioni previste dai precedenti decreti, che cessano quindi la loro efficacia. Negli allegati del decreto, le attività che possono restare aperte a partire dal 14 aprile.
 
Il DPCM 1 aprileproroga fino al 13 aprile 2020, tutte le restrizioni previste dai precedenti decreti e ordinanze.
La Circolare contiene solo delle precisazioni di tipo interpretativo e non cambia assolutamente nulla. Tutti i divieti di prima continuano a restare in vigore
 
L'ordinanza nr. 658 del 29 marzo 2020, stanzia 400 milioni di Euro in favore dei comuni italiani, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare
 
Il Decreto legge 25 marzoconferma tutte le restrizioni previste dal DPCM del 22 marzo, introducendo sanzioni più severe per i trasgressori dei divieti
 
Le disposizioni del Decreto del 22 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, producono effetto dal 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Prevedono nuove restrizioni per attività produttive e commerciali e per gli spostamenti delle persone fisiche da un comune all’altro. I provvedimenti sono validi su tutto il territorio nazionale. 
Scarica il nuovo modulo per gli spostamenti (del 26 marzo)
Viminale: sì alla spesa in altro comune purché il negozio sia il più vicino alla propria casa
 
Pubblicata anche l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino al 3 aprile, con cui è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
 
Pubblicata anche l'ordinanza del ministro della Salute, che nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
 
Il DPCM 11 marzo ha integrato le misure previste dal DPCM 9 marzo 2020
 
Il DPCM 9 marzo estende le misure ristrittive per il contenimento del contagio all'intero territorio nazionale e le rende efficaci fino al 3 aprile 2020
 
Il DPCM 8 marzo prevede misure per il contrasto e il contenimento indicando alcune Province in zona rossa e distinguendo le msiure da attuarsi in quei territorio, rispetto a quelle previste per l'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 in vigore fino al 3 aprile 2020
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