Comune di Negrar di Valpolicella
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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33
Art. 47 
Sanzioni per la violazione degli obblighi  di  trasparenza  per  casi specifici 
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato. 
1-bis. La sanzione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  nei confronti del dirigente che non effettua la  comunicazione  ai  sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli  emolumenti  complessivi percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica.  Nei  confronti   del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al  medesimo articolo si applica una  sanzione  amministrativa  consistente  nella decurtazione dal 30 al 60 per  cento  dell'indennita'  di  risultato, ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita' accessoria  percepita  dal  responsabile  della  trasparenza,  ed  il relativo   provvedimento   e'   pubblicato    nel    sito    internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 
2.  La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in carico  al  responsabile  della   pubblicazione   consistente   nella decurtazione dal 30 al 60  per  cento  dell'indennita'  di  risultato ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della  trasparenza.  La  stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non  comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso  entro trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  le   indennita'   di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
3. Le sanzioni  (di  cui  al  presente  articolo)  sono  irrogate dall'Autorita'  nazionale   anticorruzione.   L'Autorita'   nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il  procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
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